Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica

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Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizione di esposizione prolungata al caldo.

Data:

14 Agosto 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Presidente della Regione

Visti:

- lo Statuto della Regione Siciliana; - l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che dispone "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.(…) Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.";
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l’articolo 650 del Codice penale;
- l'Ordinanza n. 1 del 17 luglio 2024 recante "Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizione di esposizione prolungata al caldo";
- la nota di e-distribuzione S.p.A. E-DIS-19/07/2024-0793606, la nota di Confindustria Sicilia del 1° agosto 2024 e la nota del Dipartimento regionale della Protezione Civile prot. n. 32898/DG/DRPC Sicilia del 31 agosto 2024 con le quali si chiede di prevedere una deroga a quanto disposto con l'Ordinanza n. 1 del 17 luglio 2024 "per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l'adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 80/2008"

Ritenuto:
- necessario provvedere ad integrare l'Ordinanza n. 1 del 17 luglio 2024 al fine di meglio esplicitare le deroghe di cui al punto 2 dell'Ordinanza n. 1 ed evitare le difficoltà applicative della stessa quando si tratti di interventi urgenti e indifferibili connessi ad attività di pubblica utilità, di protezione civile, di tutela della pubblica incolumità, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro di adottare tutte le misure organizzative ed operative necessarie a contenere l'impatto dello stress termico ambientale sui lavoratori, al fine di prevenire le conseguenze sulla salute da esso derivanti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
- che sussistano le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
ORDINA
Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Sicilia, ad integrazione dell'Ordinanza n. 1 del 17 luglio 2024 di pari oggetto;
1. il divieto di cui all'Ordinanza n. 1 del 17 luglio 2024 non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l'adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
2. l’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza:
• all'Assessorato regionale della salute
• all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per le notifiche all'ANCI e ai Comuni siciliani
• all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per il seguito e le notifiche di competenza
• all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, anche per il successivo inoltro alle organizzazioni professionali agricole della Sicilia
La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, nonchè sul sito web della Presidenza della Regione ed ha in ogni caso valore di notifica legale.
RENDE NOTO
che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

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Ultimo aggiornamento: 14/08/2024, 10:39

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